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Legge
tutela sanitaria
attività sportive e della lotta contro il doping
Decalogo dell'atleta
Il
doping: dagli integratori alimentari alle ricadute negative
sull'attività agonistica.
Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Disciplina della tutela sanitaria delle
attività sportive e della lotta contro il doping
Il Presidente della
Repubblica
promulga
la seguente legge:
Articolo 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto
di doping).
1. L'attività
sportiva è diretta alla promozione della salute individuale
e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e
dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai
sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522[1]. Ad essa si applicano i
controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della
salute e della regolarità delle gare e non può
essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di
qualsiasi natura che possano mettere in pericolo integrità
psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o
l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche
mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell'organismo al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping
la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a
modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e
certificate dal medico, all'atleta stesso può essere
prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo
le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di
registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle
specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di
tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa
documentazione e può partecipare a competizioni sportive,
nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò
non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
Articolo 2.
(Classi delle sostanze dopanti).
1. I farmaci, le sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche, il cui
impiego è considerato doping a norma
dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni
della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge
29 novembre 1995, n.522, e delle indicazioni del Comitato
internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti
al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche
mediche approvate con decreto del Ministero della sanità,
d'intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza e il
controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive di cui all'articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive è determinata
sulla base delle rispettive caratteristiche chimico - farmacologiche;
la ripartizione in classi delle pratiche mediche è
determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non
superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le
stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Articolo 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attività sportive).
1. E' istituita presso il Ministero della
sanità la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attività sportive, di
seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti
attività:
a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla
revisione delle stesse, secondo le modalità di cui
all'articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e
di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le
metodologie dei controlli anti-doping ed individua
le competizioni e le attività sportive per le quali il
controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui
all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle
competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche
avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli antidoping
e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i
programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle
attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping
con le strutture del Servizio sanitario
nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli
organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di
interventi contro il doping;
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela
della salute nelle attività sportive e di prevenzione del
doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non
statali di ogni grado, in collaborazione con le amministrazioni
pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le
federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli
enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle
attività dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento adottato con decreto del Ministero della
sanità di concerto con il Ministero per i beni e le
attività culturali, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di
organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei
quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività
culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore della sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g), e p) del
comma 3 sono indicati dal Ministero per i beni e le attività
culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono
indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i
componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono
indicati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del
Ministero della sanità, di concerto con il Ministero per i
beni e le attività culturali, e restano in carica per un
periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per
l'attività della Commissione sono determinati, con il
regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2
miliardi annue
Articolo 4.
(Laboratori per il
controllo sanitario sull'attività sportiva)
1. Il controllo sanitario
sulle competizioni sportive e sulle attività individuate
dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b),
è svolto da uno o più laboratori accreditati dal
CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle
disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una
convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla
convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo
annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono
essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né
del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono
sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità,
secondo modalità definite con decreto del Ministero della
sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le
disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera b);
b) eseguono i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle
pratiche mediche utilizzabili ai fini di doping nelle
attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei
requisiti di cui al comma 3 del presente articolo
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive
diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e
di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministero della
sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui
al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano
le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio
di analisi operante presso il Comitato medesimo.
Articolo 5.
(Competenze delle regioni).
1. Le regioni, nell'ambito di
piani sanitari regionali, programmano le attività di
prevenzione e di tutela della salute nelle attività
sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei
dipartimenti di prevenzione e coordinano le attività dei
laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.
Articolo 6.
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni
sportive, le società affiliate, le associazioni sportive,
gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad
adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge,
prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei
confronti dei tesserati in caso di doping o di
rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia
riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari
per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche
dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, anche nel caso in cui queste non siano ripartite nelle classi
di cui all'articolo 2, a condizione che tali farmaci, sostanze o
pratiche siano considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento
internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a
predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di
tutela della salute di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria
conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
dell'attività sportiva curano altresì
l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli
atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping.
Le attività di cui al presente comma sono svolte senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 7.
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. I produttori, gli
importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi
farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di
cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al
Ministero della sanità i dati relativi alle
quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle
farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni
singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito
contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione,
sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti
informazioni descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro
che praticano attività sportiva". 3. Il Ministero della
sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della
domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di
variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono
principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche
vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1,
sono prescrivibili sono dietro presentazione di ricetta medica non
ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originfile://///Server2/public/DECALOGO.pdfale
della ricetta per sei mesi.
Articolo 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministero della
sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge, nonché
sull'attività svolta dalla Commissione.
Articolo 9.
(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a
lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o
favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste
all'articolo 2, che non siano giustificati da condizioni patologiche e
siano idonei a modificare le condizioni biologiche dell'organismo, al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano
diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci
o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone
alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2,
non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le
condizioni biologiche dell'organismo, al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti ovvero siano dirette a modificare
i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 1-bis è aumentata: a) se dal
fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è
commesso nei confronti di un minorenne; c) se il fatto è
commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una
federazione sportiva nazionale, di una società, di
un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione
sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea
dall'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), alla condanna consegue
l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle
federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed
enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca
dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o
destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricomprese nelle classi di cui all'articolo 2,
comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico,
dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle
altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla
utilizzazione sul paziente è punito con la reclusione da due
a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Articolo 10
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e
dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere
dall'anno 2000 sono posti a carico del CONI.
2. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal
CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun
anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. L'importo acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
del comma 1 è riassegnato ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della
sanità. 4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
<INIZIO>
IL
DOPING. DAGLI
INTEGRATORI ALIMENTARI ALLE RICADUTE NEGATIVE SULL'ATTIVITA'AGONISTICA.
M. Giacchino
Istituto di Medicina dello Sport FMSI-CONI di
Torino e della Regione Piemonte
L'impiego degli integratori alimentari ha assunto
per diffusione e varietà dei prodotti immessi in commercio
un'importanza sempre maggiore tra chi pratica sport ad ogni livello.
Come spesso accade la crescente disponibilità di sostanze ha
portato con se confusione e disorientamento in rapporto alla loro
somministrazione, che frequentemente non pare seguire i dettami della
fisiologia e della scienza dell'alimentazione, bensì le mode
e la tendenza del momento. Si osserva spesso, infatti, che soggetti
dediti ad attività sportive amatoriali, in sovrappeso, poco
allenati, facciano uso di notevoli quantità di integratori
alimentari. Purtroppo queste, come molte altre persone, sono convinte
che supplementando la loro già eccedente e disordinata
introduzione di cibi con opportuni integratori potranno ottenere
performance atletiche via via migliori. In realtà
l'integrazione, come lo stesso termine sottintende, non è
altro che il ricorso a determinate sostanze che il nostro organismo
consuma, quando sottoposto ad esercizio, in misura superiore rispetto a
quando riposa e che non è in grado di ripristinare
adeguatamente. Vi saranno poi casi selezionati, di soggetti che
potranno presentare necessità ulteriori, in rapporto a stati
carenziali, attività sportive ad elevato impegno fisico o in
ambienti straordinari, per i quali dopo gli indispensabili accertamenti
di laboratorio sarà il medico a scegliere l'atteggiamento
più adeguato. Queste osservazioni iniziali impongono due
riflessioni. Innanzi tutto è fondamentale imparare ad
alimentarsi in modo corretto, concetto valido per tutti, ma che in
misura maggiore deve rivolgersi a chi fa attività fisica,
affinché l'apporto calorico giornaliero sia adeguato alle
caratteristiche individuali, al tipo di sport praticato, alla durata,
all'intensità ed alla frequenza degli allenamenti,
nonché distribuito correttamente in relazione all'orario di
allenamenti e gare. In secondo luogo, è importante farsi
seguire dal proprio medico di fiducia, affinché nulla sia
lasciato all'improvvisazione. Infatti, la notevole
disponibilità di integratori alimentari che in quanto tali
sono liberamente venduti senza prescrizione medica, hanno fatto sorgere
parecchia confusione in ordine alla loro funzione ed
effícacia ed in relazione alla posologia che spesso si basa
sui consigli di amici, conoscenti od altri sportivi. Non è
frequente, nella nostra pratica quotidiana di medici, l'osservazione di
sportivi, soprattutto tra i più giovani, che fanno uso di
integratori con posologie di fantasia e motivazioni che attribuiscono a
queste sostanze poteri quasi magici o in ogni modo totalmente diverse
da quelle reali. Un comportamento del genere non porta ad accostarsi
correttamente all'esercizio fisico, ma risulta ininfluente nella
migliore delle ipotesi quando non francamente dannoso. Siamo purtroppo
spesso portati a considerare il nostro organismo come distinto in tante
unità operative indipendenti e non come un complesso di
strutture che lavorano in contemporanea per un fine comune. Se pensiamo
a questo concetto capiremo che risulta molto difficile lavorare sul
campo di allenamento, con articolazioni e tendini sollecitati da un
peso eccessivo, talora senza adeguato riscaldamento, con sangue ed
ossigeno che si devono dividere tra il lavoro muscolare e la digestione
di un pasto abbondante o troppo vicino all'inizio dell'allenamento, il
tutto con l'aggiunta di integratori che graveranno anch'essi sulla
digestione e potranno essere inadeguati per qualità,
posologia, tempo di somministrazione allo scopo prefisso. Sembra uno
scenario inverosimile o comunque esagerato, ma è purtroppo
un esempio che con troppa frequenza ci capita di osservare nella
popolazione sportiva dilettantistica o amatoriale, in particolar modo
tra gli atleti più giovani. Un'ulteriore osservazione ci
permetterà di comprendere come un'informazione distorta o
superficiale possa portare a sconfinare da un'integrazione ottimale e
legittima al doping. Lo sport d'élite, oltre ad essere un
meraviglioso veicolo di traino per la diffusione dello sport di base
porta con se talora anche le proprie aberrazioni. In particolare la
ricerca della vittoria, naturale e connaturata con l'essenza stessa
della pratica agonistica, porta spesso ad affermazioni da parte degli
sconfitti volte a sminuire i meriti dei vincitori. Il riconoscimento
del valore dell'avversario e dei propri limiti risulta sempre meno
patrimonio di tanti sportivi per tutta una serie di ragioni sviscerate
dai sociologi e dagli psicologi dello sport che non spetta a questa
sede approfondire. Il risultato è comunque la diffusione
della "cultura dell'alibi": di volta in volta la sconfitta
sarà da addebitarsi al comportamento dell'arbitro o dei
giudici, alla scarsa forma dei compagni, all'allenatore, ai materiali
inferiori a quelli dell'avversario, ... a fantomatiche sostanze che
hanno enfatizzato la performance degli avversari. La cultura dell'alibi
porta come conseguenza ad inficiare i meriti altrui e talora alla
tentazione di trovare "qualcosa" che spinga oltre i limiti delle
prestazioni consentite dal solo allineamento atletico e tecnico. Da un
tale atteggiamento mentale può derivare lo sconfinamento nel
doping. Se la scarsa conoscenza degli integratori può
generare equivoci sulla loro funzione (miglioramento della prestazione
atletica, anziché semplice sostituzione di sostanze
consumate), con sovraccarico di lavoro per apparato digerente ed
emuntorio (fegato e reni in particolare), l'impiego di sostanze dopanti
comporta sempre effetti collaterali, talvolta devastanti ed
irreversibili per l'organismo umano. Non compete alla presente
trattazione il pur importantissimo aspetto etico dell'alterazione di
una prestazione atletica con sostanze o pratiche illecite, per cui ne
facciamo solo cenno e ci soffermiamo con più attenzione
sugli effetti a carico della salute, certi che solo la diffusione di
un'informazione corretta, rivolta in particolar modo ai più
giovani e quindi più vulnerabili, anche attraverso chi
è costantemente al loro fianco (genitori, insegnanti,
educatori, allenatori), possa contribuire a ridurre le dimensioni del
fenomeno. Tra le sostanze dopanti più note abbiamo gli
steroidi anabolizzanti, derivati dell'ormone sessuale maschile
Testosterone. L'impiego di queste sostanze per determinare un
incremento delle prestazioni di forza comporta numerosi effetti
collaterali, quali la virilizzazione nel sesso femminile (crescita di
barba e baffi, stempiatura di tipo maschile sulla fronte,
approfondimento della voce, blocco del ciclo mestruale ... ecc.), lo
sviluppo di ginecomastia (crescita del seno) e la riduzione della
funzione e del volume dei testicoli nel maschio, l'aumento della
fragilità dell'apparato muscolotendineo, disordini epatici e
renali, fino alla comparsa di tumori nei due sessi. Inoltre incremento
dell'aggressività in alternanza con depressione. Un'altra
sostanza tra le più note è la famigerata EPO
(Eritropoietina) impiegata negli sport di fondo e responsabile di
effetti nocivi a carico dell'apparato cardiocircolatorio con rischio di
trombosi ed infarto. Numerosi sono poi gli stimolanti (Amfetamine ecc.)
con pericolosi effetti sullo stato di veglia, sull'apparato
cardiorespiratorio, a carico dei centri termoregolatori con possibile
comparsa di ipertermie anche mortali. L'elenco di preparati potrebbe
durare ancora a lungo, ma quanto detto ci pare sufficiente a porre
l'accento sulla gravità dei problema, col monito che
l'alterazione del perfetto equilibrio su cui si basa il nostro corpo,
attraverso l'impiego di sostanze volte a modificarne od esaltarne
alcune peculiarità, determina sempre l'insorgenza di
anomalie nel funzionamento di altri distretti, e anche se non
nell'immediato, il nostro organismo ci chiederà conto di
queste alterazioni: non sempre sarà possibile porvi rimedio.
Siti con
informazioni sul doping:
Elenco delle
sostanze doping
Regolamento
dell'attività antidoping CONI
Dichiarazione
sul doping nello sport CIO Losanna 1999
INIZIO
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