Istituto di Medicina dello Sport FMSI di Torino
Centro di Eccellenza Federale per la Ricerca in Medicina dello Sport

Legge tutela sanitaria attività sportive e della lotta contro il doping

Decalogo dell'atleta

Il doping: dagli integratori alimentari alle ricadute negative sull'attività agonistica.




Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

Il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:


Articolo 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping).

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522[1]. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

Articolo 2.
(Classi delle sostanze dopanti).

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n.522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico - farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

1. E' istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli antidoping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore della sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g), e p) del comma 3 sono indicati dal Ministero per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue

Articolo 4.
(Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva)

1. Il controllo sanitario sulle competizioni sportive e sulle attività individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministero della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili ai fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministero della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

Articolo 5.
(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, nell'ambito di piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.

Articolo 6.
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui queste non siano ripartite nelle classi di cui all'articolo 2, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)

1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva". 3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili sono dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originfile://///Server2/public/DECALOGO.pdfale della ricetta per sei mesi.

Articolo 8.
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministero della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

Articolo 9.
(Disposizioni penali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero siano dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 1-bis è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricomprese nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

Articolo 10
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000 sono posti a carico del CONI.
2. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'importo acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità. 4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

<INIZIO>

IL DOPING. DAGLI INTEGRATORI ALIMENTARI ALLE RICADUTE NEGATIVE SULL'ATTIVITA'AGONISTICA.

M. Giacchino
Istituto di Medicina dello Sport FMSI-CONI di Torino e della Regione Piemonte

L'impiego degli integratori alimentari ha assunto per diffusione e varietà dei prodotti immessi in commercio un'importanza sempre maggiore tra chi pratica sport ad ogni livello. Come spesso accade la crescente disponibilità di sostanze ha portato con se confusione e disorientamento in rapporto alla loro somministrazione, che frequentemente non pare seguire i dettami della fisiologia e della scienza dell'alimentazione, bensì le mode e la tendenza del momento. Si osserva spesso, infatti, che soggetti dediti ad attività sportive amatoriali, in sovrappeso, poco allenati, facciano uso di notevoli quantità di integratori alimentari. Purtroppo queste, come molte altre persone, sono convinte che supplementando la loro già eccedente e disordinata introduzione di cibi con opportuni integratori potranno ottenere performance atletiche via via migliori. In realtà l'integrazione, come lo stesso termine sottintende, non è altro che il ricorso a determinate sostanze che il nostro organismo consuma, quando sottoposto ad esercizio, in misura superiore rispetto a quando riposa e che non è in grado di ripristinare adeguatamente. Vi saranno poi casi selezionati, di soggetti che potranno presentare necessità ulteriori, in rapporto a stati carenziali, attività sportive ad elevato impegno fisico o in ambienti straordinari, per i quali dopo gli indispensabili accertamenti di laboratorio sarà il medico a scegliere l'atteggiamento più adeguato. Queste osservazioni iniziali impongono due riflessioni. Innanzi tutto è fondamentale imparare ad alimentarsi in modo corretto, concetto valido per tutti, ma che in misura maggiore deve rivolgersi a chi fa attività fisica, affinché l'apporto calorico giornaliero sia adeguato alle caratteristiche individuali, al tipo di sport praticato, alla durata, all'intensità ed alla frequenza degli allenamenti, nonché distribuito correttamente in relazione all'orario di allenamenti e gare. In secondo luogo, è importante farsi seguire dal proprio medico di fiducia, affinché nulla sia lasciato all'improvvisazione. Infatti, la notevole disponibilità di integratori alimentari che in quanto tali sono liberamente venduti senza prescrizione medica, hanno fatto sorgere parecchia confusione in ordine alla loro funzione ed effícacia ed in relazione alla posologia che spesso si basa sui consigli di amici, conoscenti od altri sportivi. Non è frequente, nella nostra pratica quotidiana di medici, l'osservazione di sportivi, soprattutto tra i più giovani, che fanno uso di integratori con posologie di fantasia e motivazioni che attribuiscono a queste sostanze poteri quasi magici o in ogni modo totalmente diverse da quelle reali. Un comportamento del genere non porta ad accostarsi correttamente all'esercizio fisico, ma risulta ininfluente nella migliore delle ipotesi quando non francamente dannoso. Siamo purtroppo spesso portati a considerare il nostro organismo come distinto in tante unità operative indipendenti e non come un complesso di strutture che lavorano in contemporanea per un fine comune. Se pensiamo a questo concetto capiremo che risulta molto difficile lavorare sul campo di allenamento, con articolazioni e tendini sollecitati da un peso eccessivo, talora senza adeguato riscaldamento, con sangue ed ossigeno che si devono dividere tra il lavoro muscolare e la digestione di un pasto abbondante o troppo vicino all'inizio dell'allenamento, il tutto con l'aggiunta di integratori che graveranno anch'essi sulla digestione e potranno essere inadeguati per qualità, posologia, tempo di somministrazione allo scopo prefisso. Sembra uno scenario inverosimile o comunque esagerato, ma è purtroppo un esempio che con troppa frequenza ci capita di osservare nella popolazione sportiva dilettantistica o amatoriale, in particolar modo tra gli atleti più giovani. Un'ulteriore osservazione ci permetterà di comprendere come un'informazione distorta o superficiale possa portare a sconfinare da un'integrazione ottimale e legittima al doping. Lo sport d'élite, oltre ad essere un meraviglioso veicolo di traino per la diffusione dello sport di base porta con se talora anche le proprie aberrazioni. In particolare la ricerca della vittoria, naturale e connaturata con l'essenza stessa della pratica agonistica, porta spesso ad affermazioni da parte degli sconfitti volte a sminuire i meriti dei vincitori. Il riconoscimento del valore dell'avversario e dei propri limiti risulta sempre meno patrimonio di tanti sportivi per tutta una serie di ragioni sviscerate dai sociologi e dagli psicologi dello sport che non spetta a questa sede approfondire. Il risultato è comunque la diffusione della "cultura dell'alibi": di volta in volta la sconfitta sarà da addebitarsi al comportamento dell'arbitro o dei giudici, alla scarsa forma dei compagni, all'allenatore, ai materiali inferiori a quelli dell'avversario, ... a fantomatiche sostanze che hanno enfatizzato la performance degli avversari. La cultura dell'alibi porta come conseguenza ad inficiare i meriti altrui e talora alla tentazione di trovare "qualcosa" che spinga oltre i limiti delle prestazioni consentite dal solo allineamento atletico e tecnico. Da un tale atteggiamento mentale può derivare lo sconfinamento nel doping. Se la scarsa conoscenza degli integratori può generare equivoci sulla loro funzione (miglioramento della prestazione atletica, anziché semplice sostituzione di sostanze consumate), con sovraccarico di lavoro per apparato digerente ed emuntorio (fegato e reni in particolare), l'impiego di sostanze dopanti comporta sempre effetti collaterali, talvolta devastanti ed irreversibili per l'organismo umano. Non compete alla presente trattazione il pur importantissimo aspetto etico dell'alterazione di una prestazione atletica con sostanze o pratiche illecite, per cui ne facciamo solo cenno e ci soffermiamo con più attenzione sugli effetti a carico della salute, certi che solo la diffusione di un'informazione corretta, rivolta in particolar modo ai più giovani e quindi più vulnerabili, anche attraverso chi è costantemente al loro fianco (genitori, insegnanti, educatori, allenatori), possa contribuire a ridurre le dimensioni del fenomeno. Tra le sostanze dopanti più note abbiamo gli steroidi anabolizzanti, derivati dell'ormone sessuale maschile Testosterone. L'impiego di queste sostanze per determinare un incremento delle prestazioni di forza comporta numerosi effetti collaterali, quali la virilizzazione nel sesso femminile (crescita di barba e baffi, stempiatura di tipo maschile sulla fronte, approfondimento della voce, blocco del ciclo mestruale ... ecc.), lo sviluppo di ginecomastia (crescita del seno) e la riduzione della funzione e del volume dei testicoli nel maschio, l'aumento della fragilità dell'apparato muscolotendineo, disordini epatici e renali, fino alla comparsa di tumori nei due sessi. Inoltre incremento dell'aggressività in alternanza con depressione. Un'altra sostanza tra le più note è la famigerata EPO (Eritropoietina) impiegata negli sport di fondo e responsabile di effetti nocivi a carico dell'apparato cardiocircolatorio con rischio di trombosi ed infarto. Numerosi sono poi gli stimolanti (Amfetamine ecc.) con pericolosi effetti sullo stato di veglia, sull'apparato cardiorespiratorio, a carico dei centri termoregolatori con possibile comparsa di ipertermie anche mortali. L'elenco di preparati potrebbe durare ancora a lungo, ma quanto detto ci pare sufficiente a porre l'accento sulla gravità dei problema, col monito che l'alterazione del perfetto equilibrio su cui si basa il nostro corpo, attraverso l'impiego di sostanze volte a modificarne od esaltarne alcune peculiarità, determina sempre l'insorgenza di anomalie nel funzionamento di altri distretti, e anche se non nell'immediato, il nostro organismo ci chiederà conto di queste alterazioni: non sempre sarà possibile porvi rimedio.

Siti con informazioni sul doping:

Elenco delle sostanze doping

Regolamento dell'attività antidoping CONI

Dichiarazione sul doping nello sport CIO Losanna 1999

INIZIO




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