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STATUTO
F.M.S.I.
(approvato dalla Giunta Esecutiva del CONI il 13 ottobre 2000)
Art. 1
Costituzione, scopo e sede
1. La Federazione Medico Sportiva Italiana – F.M.S.I.
– fondata nel 1929- è l’unico ente
nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di
Medicina dello Sport -F.I.M.S.- riconosciuta dal CIO, e dalla
Federazione Europea di Medicina dello Sport – E.F.S.M. - . La
F.M.S.I. svolge la propria attività in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi delle indicate federazioni
internazionali, purchè non siano in contrasto con le
deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
2. La F.M.S.I., riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, è
dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la
vigilanza del CONI stesso. E’ Associazione a carattere
Nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi dell’art. 18 del D.lgs. 23 luglio 1999, N° 242,
e non ha finalità di lucro.
3. La F.M.S.I. è costituita dalle Associazioni dei medici
dello sport operanti in particolare nell’ambito delle
Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal
C.O.N.I.
4. La F.M.S.I. è ispirata al principio democratico di
partecipazione all’attività sportiva da parte di
tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed
in conformità alle deliberazioni del CONI.
5. La F.M.S.I. partecipa, tramite i propri tesserati, a tutte le
manifestazioni sportive nella quale sia obbligatoria la presenza del
medico.
6. La F.M.S.I. ha lo scopo di assicurare all’atleta, sotto
l’aspetto medico sanitario, le migliori condizioni per
svolgere l’attività sportiva con beneficio e senza
danno per la salute, a livello agonistico e non agonistico.
7. La F.M.S.I. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.
Art.2
Funzioni e Compiti.
1. La F.M.S.I. espleta l’indispensabile funzione di
assicurare la tutela della salute degli atleti anche per garantire il
regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei
campionati di ogni ordine e grado.
A tal fine la F.M.S.I.:
2. assicura l’assistenza medico sanitaria indispensabile alla
organizzazione sportiva ed agli atleti;
3. provvede alla formazione e all’aggiornamento permanente
degli iscritti e alla divulgazione delle conoscenze medico sportive nel
mondo dello sport;
4. assicura il controllo antidoping, anche per mezzo di propri
Laboratori, nell’ambito delle leggi nazionali e regionali;
5. promuove e incentiva studi e ricerche scentifiche nel campo della
medicina applicata all'esercizio fisico ed agli sport anche in
relazione alle condizioni igienico-ambientali, nel campo delle tecniche
antidoping e in ogni altro campo attinente la promozione della salute
attraverso lo sport agonistico, non agonistico, lo sport per tutti, lo
sport per i disabili.
6. tutela la salute degli atleti, d’intesa con il C.O.N.I.,
le Federazioni Sportive Nazionali e le altre organizzazioni sportive
nazionali riconosciute, nell’ambito delle leggi nazionali e
regionali, anche al fine di garantire un omogeneo e regolare supporto
al corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;
7. esercita funzioni di prevenzione, di consulenza, di controllo
medico, nonché di valutazione funzionale per gli atleti
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle organizzazioni sportive
riconosciute e di chiunque ne faccia richiesta;
8. si impegna nella prevenzione e nella repressione dell’uso
di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
degli atleti in collaborazione con il C.O.N.I. e le Federazioni
Sportive Nazionali e nell’ambito delle leggi nazionali e
regionali;
9. garantisce che i medici sportivi operanti nell’ambito
dello sport, tesserati della F.M.S.I., rendano le proprie prestazioni
con uniformità di comportamento, nell’ambito di
tutta l’organizzazione sportiva nazionale.
L’amministrazione della giustizia federale da parte della
F.M.S.I. garantisce l’applicazione dello stesso sistema
sanzionatorio per tutti i tesserati a parità di violazioni.
10. si impegna nell'educazione sanitaria della popolazione sportiva e
nell'attività di propaganda per la formazione di una
coscienza sportiva, quale fattore di miglioramento fisico e morale
della gioventù;
11. si impegna nello studio e nell'attuazione di ogni altra iniziativa
utile ai fini della propaganda olimpica;
12. opera in collegamento e collaborazione con le organizzazioni
scientifiche nazionali e internazionali operanti nel campo della
medicina dello sport;
13. pubblica materiale divulgativo scientifico medico-sportivo,
educativo e tecnico per la diffusione della cultura dello sport,
dell’educazione e della promozione della salute attraverso lo
sport.
Art. 3
Associazioni affiliate e Tesserati
1. Possono presentare domanda di affiliazione alla F.M.S.I. le
Associazioni non aventi scopo di lucro che svolgono per la F.M.S.I. le
attività previste all’art. 2, ad esclusione dei
commi 5 e 6.
2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal
Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega di
quest’ultimo, dal Consiglio Federale della F.M.S.I..; devono
essere retti da statuti redatti sulla base del principio di democrazia
interna, da approvarsi da parte dell’Ente che procede al
riconoscimento. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le
eventuali modifiche dello statuto. Detti statuti dovranno riportare
l’impegno di esercitare, senza fini di lucro, con
lealtà sportiva la loro attività, osservando i
principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare
la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Detto
impegno viene assunto dagli affiliati.
3. Per l’affiliazione devono presentare, tramite il Comitato
Regionale o il Delegato Regionale della F.M.S.I., domanda alla
Segreteria Generale della F.M.S.I. accompagnata dallo Statuto
comprovante il rispetto della democrazia interna e dalle quote di
affiliazione e di tesseramento nei modi stabiliti dal Regolamento
Organico e nelle misure deliberate annualmente dal C.D.F..
Qualora si dovesse scegliere il modello della Società per
Azioni o della Società a responsabilità limitata,
lo Statuto della Società medesima dovrà prevedere
– pena di irricevibilità della domanda di
affiliazione o di riaffiliazione – l’assenza del
fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il
perseguimento esclusivo dell’attività sportiva
istituzionale.
4. Tutti i medici, soci delle Associazioni affiliate, devono essere
tesserati alla F.M.S.I. dall’Associazione competente, secondo
quanto stabilito dal Regolamento Organico.
Ogni medico può essere iscritto alla F.M.S.I. da una sola
Associazione.
5. I tesserati sono distinti in:
a - tesserati ordinari: sono medici-chirurghi in possesso della
specializzazione universitaria in medicina dello sport o della
qualificazione medico-sportiva, ai sensi della Legge N. 1099 del 1971.
b - tesserati aggregati: sono medici-chirurghi, privi della
specializzazione in medicina dello sport, che dimostrino di voler
contribuire al perseguimento delle finalità della F.M.S.I. e
che abbiano partecipato ad un corso di formazione in Medicina dello
Sport.
Art. 4
Diritti e doveri degli affiliati e dei tesserati
1. Le Associazioni affiliate hanno diritto:
a - di partecipare tramite il loro Presidente alle Assemblee Federali,
secondo le norme statutarie e regolamentari;
b - di partecipare alla attività federale in base ai
regolamenti specifici, nonchè secondo le norme federali,
alla attività internazionale;
c. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.M.S.I..
2. I tesserati:
a - si impegnano a svolgere la loro attività nel rispetto
dello Statuto e del Regolamento Organico, delle norme e dei principi
approvati dal Consiglio Federale, delle norme e dei regolamenti del
C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali;
b - si impegnano a partecipare, con regolarità,
all’attività federale, secondo le norme previste
dal Regolamento Organico;
c- si impegnano a versare, entro i termini previsti dal Regolamento
Organico, le quote di iscrizione annuali.
3. I tesserati hanno il diritto:
a - di partecipare alle attività organizzate dalla F.M.S.I.;
b - di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.M.S.I.
c - di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti
richiesti.
4. La F.M.S.I. garantisce, nel proprio ambito, i mezzi di impugnativa e
difesa avverso i provvedimenti che dovessero risultare pregiudizievoli
per i propri affiliati e tesserati.
5. Le Associazioni affiliate ed i medici tesserati, con la domanda di
affiliazione o di tesseramento alla F.M.S.I. si impegnano:
a - ad accettare lo Statuto, i Regolamenti Federali e tutte le
disposizioni federali e ad adempiere a tutti gli obblighi in esse
stabiliti;
b - a provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione o
del tesseramento entro il termine stabilito dal Regolamento Organico e
secondo le procedure ivi previste.
c - ad effettuare servizi medici di gara richiesti e di controlli
antidoping nel rispetto delle norme organizzative e tecniche federali,
appoggiandosi alle strutture convenzionate con la F.M.S.I..
6. Le Associazioni cessano di appartenere alla F.M.S.I.:
a - per recesso;
b - per scioglimento;
c - per mancata riaffiliazione nei termini previsti;
d - per inattività dipendente da volontà propria;
e - per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
f - per revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio
Direttivo Federale per il venire meno dei requisiti che hanno dato
luogo alla affiliazione medesima.
Avverso la revoca o il diniego della affiliazione è ammesso
il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art.
7, 5° comma, lett. "n" dello statuto del CONI.
7. Le Associazioni che cessano di far parte della F.M.S.I. per
qualsiasi ragione, sono tenute a soddisfare tutti gli eventuali
obblighi, di qualsiasi natura, sia verso la F.M.S.I., sia verso i
propri tesserati.
8. I componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo delle
Associazioni affiliate cessate non potranno ricoprire cariche
nell’ambito di altre Associazioni Affiliate sino
all’adempimento dei precitati obblighi.
9. I tesserati cessano di appartenere alla F.M.S.I.:
a - per dimissioni;
b - per mancato rinnovo del tesseramento;
c - per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
d - per ingiustificata mancata partecipazione alle attività
federali, per più di un anno;
e - per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
Art. 5
Organi centrali e periferici
1. Sono Organi Centrali della F.M.S.I.:
a - l'Assemblea Nazionale
b - il Presidente
c - il Consiglio Direttivo Federale
d - il Consiglio di Presidenza
e - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Sono Organi Periferici:
a - l'Assemblea Regionale
b - i Presidenti dei Comitati Regionali o i Delegati Regionali
c - i Comitati Regionali
d - i Delegati Provinciali.
3. Sono Organi di Giustizia:
a - la Commissione di Disciplina
b - la Commissione d'Appello
c - il Procuratore Federale.
Art. 6
Organismi permanenti della Federazione
Sono Organismi permanenti della Federazione:
a - la Segreteria Generale,
la Consulta dei Presidenti o Delegati regionali;
b - il Collegio dei Medici Federali;
c - il Collegio dei medici delle squadre professionistiche;
d - il Comitato scientifico-culturale;
e - la Commissione Statuti e Regolamenti.
Art. 7
Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale è il massimo Organo
Federale; ad essa spettano poteri deliberativi e tutti i poteri per
conseguire gli scopi e le finalità della Federazione.
è indetta dal Consiglio Direttivo Federale ed è
convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi previsti dal
presente Statuto. è composta dai Presidenti delle
Associazioni aventi diritto a voto o dai loro delegati,
purchè componenti del Consiglio Direttivo regolarmente
tesserati alla F.M.S.I..
2. Ciascun affiliato ha diritto ad un voto.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle
Associazioni che siano affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data
di effettuazione dell’Assemblea stessa, purchè nel
frattempo abbiano svolto effettiva attività federale.
4. Le Assemblee Nazionali Ordinarie sono valide in prima convocazione,
con la presenza del 50% degli aventi diritto al voto, in seconda
convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, sono
valide se elettive, con la presenza di almeno il 30% degli aventi
diritto e se non elettive qualunque sia il numero dei presenti. Le
Assemblee Straordinarie sono valide in prima convocazione con la
presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto ed in seconda
convocazione, salvo diversa previsione del presente statuto, con la
presenza del 30% degli aventi diritto.
5. è preclusa la partecipazione alle Associazioni che non
siano in regola con le quote di affiliazione e di riaffiliazione.
è, altresì, preclusa la partecipazione a chiunque
stia scontando una sanzione disciplinare.
6. Partecipano ai lavori dell’Assemblea Nazionale, senza
diritto a voto, il Presidente Federale, i Vice Presidenti, i membri del
C.D.F. e del Collegio dei Revisori dei Conti, il rappresentante
italiano nella F.I.M.S., il Segretario Generale che funge da Segretario
verbalizzante. In assenza del Segretario la verbalizzazione
verrà svolta da altra persona nominata
dall’assemblea.
7. Possono partecipare, senza diritto a voto, i membri della Consulta
dei Presidenti o Delegati regionali, del Collegio dei Medici Federali e
dei Medici delle Società professionistiche, il Presidente
del Comitato scientifico-culturale, i membri della Commissione Statuti
e Regolamenti, il Presidente e i membri degli Organi di Giustizia, i
Delegati provinciali.
8. I Consiglieri Federali, i Presidenti ed i Delegati regionali e
provinciali non possono rappresentare le Associazioni né
direttamente né in quanto delegati. Pertanto, nel caso in
cui essi ricoprissero anche la carica di Presidente di Associazione,
dovranno delegare, in loro vece, un componente del C.D. a rappresentare
la stessa all’Assemblea Nazionale.
9. L’Assemblea ordinaria è convocata dal
Presidente, su delibera del C.D.F., a mezzo lettera raccomandata da
inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
10. L’avviso di convocazione dovrà indicare
l’ora, il giorno, il mese, l’anno ed il luogo della
riunione, la prima e la seconda convocazione, successiva di almeno
un’ora, e l’ordine del giorno.
11. Assemblea ordinaria elettiva.
12. L’elezione dei vice-presidenti e dei consiglieri federali
si effettua, a scrutinio segreto, con sistema maggioritario
contestualmente all’elezione del Presidente.
13. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è
collegata ad una lista di candidati alla carica di vice-presidente e di
consigliere, comprendente un numero di candidati pari al numero da
eleggere. Uno stesso candidato non può essere inserito in
più liste.
14. Ciascun avente diritto al voto può votare per una sola
lista.
15. Risultano eletti il Presidente ed i candidati della lista collegata
che avrà riportato più voti.
16. In caso di parità si procede, immediatamente, ad una
nuova elezione.
17. L’elezione del Presidente e dei componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti, per quanto di propria competenza, avviene
mediante votazione distinta.
18. Per candidarsi a cariche elettive federali dovrà essere
posta, da parte degli interessati, formale candidatura presentata per
iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria della
F.M.S.I., almeno 15 giorni prima della riunione
dell’Assemblea ed essi devono dichiarare di essere in
possesso dei requisiti previsti e di rinunciare, se eletti, alle
cariche federali eventualmente ricoperte ed incompatibili a norma di
Statuto. La candidatura alla Presidenza prevede la contestuale
presentazione della lista collegata. Quella di vice-presidente e di
consigliere prevede la contestuale accettazione
dell’inserimento in una lista.
19. L’Assemblea ordinaria elettiva deve aver luogo entro e
non oltre il 15 marzo dell’anno successivo a quello della
celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
20. Nelle dette Assemblee Elettive i componenti le Commissioni di
scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche
federali.
21. L’Assemblea ordinaria annuale, provvede
all’approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio
Federale.
22. Deve essere convocata una volta all’anno, entro il 30
aprile.
23. Le proposte in merito ad argomenti da inserire nelle "varie"
dell’ordine del giorno dovranno pervenire per iscritto al
Presidente federale almeno 15 giorni prima della data
dell’Assemblea ordinaria.
24. Il Presidente, a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima
della data fissata per la riunione dell’Assemblea, trasmette
a tutti gli affiliati aventi diritto a voto, ed ai Presidenti e
delegati regionali, il bilancio consuntivo.
25. Qualora l’Assemblea non approvi il bilancio consuntivo
dell’esercizio sociale il Consiglio Federale ed il Presidente
decadono automaticamente se la deliberazione di non approvazione del
bilancio è assunta dalla metà più uno
di tutti gli aventi diritto a voto.
26. L’Assemblea straordinaria può essere convocata
per:
a - eleggere nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di vacanze
verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente
della Federazione e l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero
singoli componenti di esso, il Presidente e i componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti;
b - deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da
sottoporre, per l'approvazione, da parte della autorità
competente;
c - deliberare sullo scioglimento della Federazione.
d – è competente alla convocazione l'Organo di
volta in volta indicato nel presente Statuto.
27. L’Assemblea Straordinaria è convocata
altresì dal Presidente federale su delibera del C.D.F., ogni
qualvolta il C.D.F. lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta
richiesta scritta e motivata da almeno la metà
più uno degli affiliati dei Comitati Regionali o dalla
metà più uno dei Consiglieri federali. In questi
due casi l’Assemblea nazionale deve essere convocata entro 60
giorni dalla richiesta e deve aver luogo nei successivi 30 giorni dalla
convocazione.
28. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale Ordinaria sono prese a
maggioranza dei voti.
29. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la
metà più uno degli aventi diritto al voto ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
30. L’Assemblea straordinaria per lo scioglimento della
F.M.S.I. viene appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5
degli aventi diritto al voto.
31. Dovrà essere indetta entro 60 giorni dalla presentazione
della richiesta ed avere luogo nei successivi 30.
32. Sarà valida, in prima e seconda convocazione, con la
presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.
33. Può deliberare lo scioglimento della F.M.S.I. e la
devoluzione del patrimonio federale, con il voto favorevole di almeno
4\5 degli aventi diritto al voto.
Art. 8
Il Presidente Federale
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione,
sovraintende a tutta l'attività della stessa Federazione. Il
Presidente unitamente al Consiglio Federale è responsabile
del funzionamento della F.M.S.I. nei confronti della Assemblea
Nazionale e del CONI. In caso di estrema urgenza può
assumere provvedimenti di competenza del C.D.F., da sottoporre a
ratifica nella prima riunione del C.D.F. stesso.
2. Il Presidente convoca, su delibera del C.D.F., salvo i casi
espressamente previsti dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali,
presiede il C.D.F. ed il Consiglio di Presidenza.
3. Il Presidente ha la facoltà di assistere a tutte le
riunioni degli Organi periferici e delle Commissioni. Egli
può concedere la grazia purché risulti scontata
almeno la metà della pena.
4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può
essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione
della sanzione definitiva.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il
Vice Presidente più anziano in carica assumerà la
reggenza provvisoria. In caso di parità di carica tra i vice
Presidenti, la carica di reggente verrò assunta da quello
con maggiore anzianità di tesseramento alla F.M.S.I..
6. Alla carica di Presidente possono concorrere tutti i tesserati della
F.M.S.I. in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o
del Diploma ai sensi della legge 1099/71.
Art. 9
I Vice Presidenti
1. I Vice Presidenti sono tre.
Coadiuvano il Presidente e, su delega dello stesso, si occupano di
specifici settori dell’attività federale.
Non possono essere oggetto di delega funzioni che rientrano nella
competenza esclusiva della qualifica.
Il Vice Presidente più anziano di carica svolge le funzioni
vicarie.
2. Alla carica di Vice-presidente possono concorrere i tesserati della
F.M.S.I. in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o
della qualifica ai sensi della legge 1099 del 1971.
Art. 10
Consiglio Direttivo Federale
1. Il C.D.F. è composto dal Presidente della Federazione e
da dodici membri: i tre Vice Presidenti e nove Consiglieri.
2. Risultano eletti, in qualità di Consiglieri Federali,
nell'Assemblea Nazionale i candidati in possesso della specializzazione
in Medicina dello Sport o della qualifica ai sensi della legge 1099 del
1971 nella lista collegata al Presidente che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
3. Il C.D.F.:
a - attua le direttive deliberate dall'Assemblea;
b - elegge il Consigliere componente del Consiglio di Presidenza tra i
propri membri.
c - delibera i Regolamenti della Federazione elaborati o aggiornati
dalla Commissione Statuti e Regolamenti e sottopone al C.O.N.I. per la
prescritta approvazione quello di Giustizia Sportiva; delibera sulle
richieste di tesseramento proposte dai presidenti delle Associazioni.
d - nomina il Delegato Regionale nel caso in cui non sia possibile
costituire il Comitato regionale.
e - nomina i membri della Commissione Statuti e Regolamenti e degli
Organi di Giustizia;
f - provvede, sotto la vigilanza del C.O.N.I. alla gestione autonoma
della Federazione sotto ogni aspetto economico, tecnico e organizzativo;
g - programma l'attività scientifica, didattica e culturale
della Federazione d’intesa con la collaborazione degli
Organismi permanenti ;
h - controlla le attività degli Organi della Federazione,
con esclusione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori
Contabili;
i - delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni. Detti
documenti contabili devono essere trasmessi al CONI nei termini da
quest’ultimo stabiliti per la prescritta approvazione,
predispone, inoltre, il bilancio consuntivo da sottoporsi alla
approvazione della Assemblea annuale ordinaria;
l - promuove e/o programma ogni iniziativa comunque idonea al
conseguimento delle finalità statutarie;
m - indice l’Assemblea Nazionale ne stabilisce l'Ordine del
Giorno, il luogo, la data e l’ora e nomina i componenti la
Commissione verifica poteri, salvo i casi statutariamente previsti;
n- determina le misure delle quote associative;
o - ratifica i provvedimenti di urgenza del Consiglio di Presidenza e
quelli di estrema urgenza adottati dal Presidente, previo accertamento
dell'esistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento;
p - può disporre, per gravi irregolarità di
gestione oltre che per accertare gravi carenze di funzionamento, lo
scioglimento dei Comitati regionali, nominando Commissari Straordinari
con il compito specifico di provvedere alla convocazione, entro 60
giorni, di una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo
nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli Organi disciolti;
ovvero può revocare l’incarico ai Delegati
regionali e provinciali;
q - decide su qualsiasi questione venga sottoposta dal Presidente o da
altri Organi, ad eccezione di quelli di Giustizia che operano in
completa autonomia dalla F.M.S.I.;
r - concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del
provvedimento;
4. Il C.D.F. si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni
tre mesi o su richiesta di almeno 4 dei suoi componenti e delibera a
maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Per la
validità delle riunioni è richiesta la
partecipazione della metà più uno dei componenti.
5. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero
C.D.F. e la convocazione, entro il termine massimo di 60 giorni,
dell'Assemblea Nazionale per le nuove elezioni, che dovranno
effettivamente aver luogo entro il 30° giorno dell'avvenuta
convocazione; in tale ipotesi l'intero Consiglio rimane in carica fino
alla nuova Assemblea e provvede all'espletamento dell'ordinaria
amministrazione, unitamente al Presidente dimissionario.
6. Le dimissioni della metà più uno dei
Consiglieri Federali, comportano la decadenza del Presidente e del
C.D.F.; in questo caso l'espletamento dell'ordinaria amministrazione
spetta solo al Presidente che dovrà provvedere a convocare
ed a far svolgere l'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra.
7. In caso di decadenza del C.D.F. dopo la mancata approvazione da
parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo, il Presidente e il
Consiglio Federale resteranno in carica per l'ordinaria
amministrazione, sino all'Assemblea Straordinaria da celebrarsi nei
termini di 60 + 30 giorni (60 per la convocazione e 30 per la
celebrazione effettiva).
8. Le dimissioni che comportano la decadenza del Presidente e/o del
Consiglio Federale sono irrevocabili.
Art. 11
Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo federale
ed è composto dal Presidente della Federazione, che lo
presiede, dai tre Vice Presidenti, da un Consigliere eletto dal C.D.F..
Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza
diritto a voto, e procede alla verbalizzazione.
2. Cura i progetti esecutivi, sulla base dei programmi stabiliti dal
C.D.F., e la loro realizzazione.
3. Delibera nei casi di urgenza, in via eccezionale, provvedimenti di
competenza del C.D.F..
Tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del C.D.F.
nella sua prima riunione.
Art. 12
Collegio dei Revisori Contabili
1. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita il controllo sulla
gestione finanziaria della F.M.S.I..
2. I componenti effettivi del Collegio o i supplenti in assenza degli
effettivi, assistono alle riunioni di tutti gli Organi deliberanti
della Federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla
Segreteria Federale.
3. Il Collegio è composto da un Presidente, da due
componenti effettivi e due supplenti eletti direttamente dalla
Assemblea Nazionale. Il C.O.N.I. nomina altri due componenti effettivi
ed un supplente. Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro
dei Revisori Contabili.
4. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. La carica di componente del Collegio è
incompatibile con qualunque altra carica federale e societaria e non
è soggetta a decadenza nel caso in cui questa dovesse
interessare il C.D.F..
5. Il Collegio dovrà riunirsi almeno quattro volte l'anno e
presentare al Consiglio Direttivo Federale una sua relazione sulla
gestione finanziaria della F.M.S.I..
6. Il Collegio dei Revisori Contabili non decade in caso di decadenza
del Consiglio Federale.
Art. 13
Compiti del Collegio dei Revisori Contabili
1. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita le proprie funzioni di
verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano
l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori Contabili ha il compito di:
a - controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della
Federazione;
b - accertare la regolare tenuta della contabilità della
F.M.S.I.;
c - verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le
scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e
dei titoli di proprietà;
d - redigere una relazione al Bilancio Preventivo ed al Conto
Consuntivo nonché alle proposte di variazione al Bilancio
stesso;
e - approntare la relazione che correda il Bilancio Consuntivo da
sottoporre alla Assemblea Nazionale;
f - vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere
un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e
sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei Conti effettivi, anche individualmente, possono
compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi
periferici della F.M.S.I., previa comunicazione al Presidente Federale.
Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico
della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente
del Collegio, che ha l'obbligo di segnarle al Presidente Federale per
la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
Art. 14
Sostituzione nell’ambito del Collegio dei Revisori Contabili
1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del
Collegio dei Revisori Contabili, il componente più anziano
ne assume la carica e il Collegio viene integrato da un supplente, fino
a che l’Assemblea federale abbia provveduto ad eleggere il
nuovo Presidente.
2. In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori
effettivi, si provvede all'integrazione dell'Organo effettuando le
sostituzioni con i membri supplenti, in ordine di età.
3. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di
cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il
normale funzionamento dell'Organo, si procederà alla
convocazione dell’assemblea straordinaria che
dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si
è verificato l’evento.
Art. 15
Segreteria Federale
1. La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale
che, di norma, è un dirigente del C.O.N.I. secondo quanto in
proposito è stabilito dalla convenzione quadro prevista
dall’art. 17 del decreto legislativo n. 242 del 1999, ed ha
il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi elettivi
centrali della Federazione.
2. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli
Uffici che compongono la Segreteria medesima ed esercita le sue
funzioni secondo le norme che disciplinano il suo rapporto di lavoro.
3. Il Segretario Generale assume la responsabilità del
funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Generale.
4. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni
dell'Assemblea Nazionale, del C.D.F., del C.P. e ne redige i verbali.
Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le
riunioni degli Organi Periferici e delle Commissioni.
5. In caso di assenza o impedimento, può farsi sostituire da
un altro funzionario della Segreteria Generale.
Art. 16
Principi di Giustizia Federale
1. La F.M.S.I. nel rispetto della tradizione e della storia del
movimento olimpico italiano, si pone l’obiettivo di vigilare
che tutti i medici dello sport che operano nell’ambito delle
società e delle federazioni sportive abbiano un
comportamento rispettoso dei principi etici dello sport.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme
contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, del C.O.N.I., del
C.I.O., nonché l'osservanza dei principi derivanti
dall'ordinamento giuridico sportivo, del "fair play" (gioco leale) e la
decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di
sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla
commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con la
istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto
il territorio nazionale.
3. Viene garantito il diritto di difesa, la possibilità di
ricusazione del giudice nei casi di legittima suspicione ovvero la
possibilità di revisione del giudizio. è
altresì sancito il diritto all'impugnativa di tutti i
provvedimenti sanzionatori e cautelari. E’ sancito
l’obbligo per ciascun componente gli organi di giustizia di
astenersi se:
a) ha interesse alla questione sottoposta alla loro cognizione;
b) il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti
sottoposta alla loro cognizione;
c) ha grave inimicizia o motivo di dissidio con le parti della
questione sottoposta alla sua cognizione;
d) ha dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto della
controversia, prima dell’istaurazione del giudizio;
e) alcuno dei suoi prossimi congiunti o il coniuge è offeso
o danneggiato dall’infrazione;
f) nell’esercizio delle funzioni e prima che sia stata
pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio
convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
4. Hanno rilievo, ai fini sanzionatori, le circostanze attenuanti ed
aggravanti ed il concorso tra di loro.
5. E’ sancita la provvisoria esecutorietà tra le
parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per
il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza
di gravi motivi, in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o
l’esecuzione della decisione impugnata.
Art. 17
Organi di Giustizia
1. Il C.D.F. nomina nella prima riunione utile una Commissione di
Disciplina, una Commissione d'Appello, un Procuratore Federale e un suo
sostituto.
2. La Commissione di Disciplina è composta di tre membri
effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti alla F.M.S.I..
Opererà secondo le norme del Regolamento di Giustizia e
nominerà, nel suo seno, il Presidente e il Segretario.
La Commissione di Disciplina è competente in primo grado a
giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari
e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, nonché
in tema di lealtà e di illecito sportivo.
Essa ha piena e completa autonomia e non è soggetta a
decadenza nel caso in cui quest'ultima dovesse interessare il C.D.F..
Lo stesso vale per la Commissione d'Appello.
3. La Commissione d'Appello è composta di tre membri
effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti alla F.M.S.I. o
persone particolarmente esperte in materie giuridiche. Essa
è competente a giudicare, sul ricorso delle parti
interessate, ovvero i provvedimenti della Commissione di Disciplina. La
Commissione d’Appello opererà secondo le norme del
Regolamento di Giustizia e nominerà nel suo seno il
Presidente e il Segretario.
4. Le Commissioni di Disciplina e di Appello sono Collegi perfetti.
Pertanto, per la validità delle loro riunioni, è
richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi o, in mancanza di
qualcuno di essi, del rispettivo supplente. Deliberano con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le decisioni della Commissione di Disciplina sono impugnabili
davanti alla Commissione d'Appello sempre secondo le norme del
Regolamento di Giustizia. Le decisioni della Commissione d'Appello sono
definitive.
6. Le cariche di componenti gli Organi di Giustizia, compresa quella di
Procuratore federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica
federale e sociale.
Art. 18
Il Procuratore Federale
1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli
organi di Giustizia Sportiva sono attribuite al Procuratore Federale,
nominato dal Consiglio Federale il cui ufficio è composto
dal Procuratore stesso, da un sostituto e da eventuali collaboratori
tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. Il Procuratore Federale ed i componenti dell'Ufficio non decadono in
caso di decadenza del Consiglio Federale.
Art. 19
Assemblea Regionale
1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo periferico
della Federazione nell'ambito della Regione ed è composta
dalle Associazioni affiliate con diritto di voto nella Regione
medesima, nella persona dei loro Presidenti o componenti del Consiglio
Direttivo, da loro delegati. Ogni associazione ha diritto ad un voto,
ai sensi del precedente art. 7, comma 3, lettera b.
2. Le disposizioni applicate alla Assemblea Nazionale Ordinaria e
Straordinaria, relative alla convocazione, all'Ordine del Giorno, alla
validità, alle deliberazioni, alle votazioni, alla
presentazione della candidatura si applicano anche all'Assemblea
Regionale, salvo che il termine di convocazione dell'Assemblea
Regionale è di quindici giorni.
3. L'Assemblea Regionale:
a - entro il 15 marzo di ciascun anno approva la relazione tecnico
morale e finanziaria del Comitato Regionale, nonché il
Bilancio Consuntivo se al Comitato è riconosciuto autonomia
amministrativo-contabile;
b - entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui
si svolgono i Giuochi Olimpici Estivi , elegge, con votazioni separate
e successive:
- il Presidente del Comitato Regionale;
- il vice-Presidente;
- i componenti il Consiglio regionale;
a - decide le linee programmatiche della organizzazione regionale
relative alle problematiche della medicina dello sport, secondo gli
indirizzi del C.D.F.;
d - delibera su tutti gli argomenti di competenza regionale, posti
all'Ordine del Giorno.
4. L'Assemblea Regionale è convocata almeno una volta
all'anno, con avviso alla Segreteria Generale, dal Presidente Regionale.
5. Alla Assemblea Regionale deve intervenire un membro delegato dal
C.D.F., in rappresentanza del C.D.F. stesso e dovranno essere invitati
i Delegati Provinciali.
6. Eventuali Assemblee Regionali Straordinarie possono essere
convocate, oltrechè dal Presidente Federale, solo dal
Presidente Regionale sia direttamente che su motivata richiesta della
metà più uno dei componenti l'Assemblea
Regionale, o su richiesta della metà più uno del
Comitato Regionale.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee
Nazionali.
8. Nelle Assemblee Regionali è ammessa una sola delega. La
delega è ammessa a condizione che il numero delle
associazione affiliate con diritto di voto sia superiore a 20. Il
Presidente ed i consiglieri regionali non possono rappresentare
affiliati nè direttamente, nè per delega.
9. Gli eletti durano in carica quattro anni (ciclo olimpico) e sono
rieleggibili.
10. Le Elezioni degli organi regionali sono sottoposte al controllo di
legittimità da parte del Consiglio Federale.
11. Per le elezioni del Presidente, del vice-Presidente e dei
Consiglieri vale la maggioranza dei voti; in caso di parità
si procederà al ballottaggio fra i pari merito.
Art. 20
Comitati Regionali – Presidenti Comitati Regionali e delle
Province di Trento e Bolzano
Delegati Regionali
1. In ogni regione in cui siano presenti almeno 4 associazioni
affiliate è costituito il Comitato Regionale. Ove tale
numero non sia presente, viene nominato dal Consiglio Federale un
delegato regionale. Nelle province di Trento e Bolzano sono costituiti
organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite agli
organi periferici a livello regionale.
2. Il Comitato è retto da un consiglio formato dal
Presidente e da quattro consiglieri.
3. La carica di vice-Presidente e di Consigliere regionale è
assegnata in base al numero di preferenze ottenute
nell’Assemblea Regionale elettiva.
4. Alla carica di Presidente del Comitato regionale possono concorrere
tutti i tesserati della F.M.S.I. in possesso della Specializzazione in
Medicina dello Sport o del diploma ai sensi della legge 1099/71.
5. La carica di Presidente o Delegato regionale, di Delegato
provinciale, di Consigliere sono incompatibili con le cariche elettive
centrali.
6. Il Consiglio Regionale dà esecuzione a quanto deciso e
deliberato dall’Assemblea Regionale. Promuove ed attua
iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini
istituzionali, secondo le direttive del C.D.F.; coordina
l’attività delle Associazioni e vigila
sull’andamento generale delle rispettive attività;
a tal fine promuove la predisposizione di programmi di
attività in cooperazione con le Associazioni medesime, ne
verifica le compatibilità finanziarie e ne controlla
l’attuazione.
7. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno quattro volte
l’anno su convocazione del Presidente e delibera a
maggioranza dei voti. Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza di almeno tre componenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente del Consiglio
Regionale o di chi presiede la seduta.
8. Il Presidente del Consiglio Regionale:
a - rappresenta la F.M.S.I. nella Regione di competenza secondo le
norme dei regolamenti federali. Fa parte di diritto del Comitato
Regionale del C.O.N.I. e rappresenta la F.M.S.I. in tutti gli organismi
previsti dalle legislazioni sportive vigenti e dalle norme del C.O.N.I.
in materia di organizzazione sportiva periferica regionale.
b - Convoca l’Assemblea regionale e il Comitato regionale
salvo i casi previsti dallo Statuto.
c - In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice
Presidente.
9. Al C.R. può essere attribuita autonomia finanziaria,
amministrativa e contabile-gestionale, secondo quanto stabilito dal
regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal
C.D.F. e, in questo caso:
a - il C.R. approva il bilancio di previsione, predispone il bilancio
consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea regionale. Sia il bilancio preventivo che
quello consuntivo sono sottoposti alla definitiva approvazione del
C.D.F..
b - La gestione del C.R. è sottoposta al controllo del
collegio dei revisori contabili federali.
10. Nel caso in cui non sia attribuita al C.R. autonomia finanziaria,
amministrativa e contabile gestionale, torna applicabile
l’istituto di funzionario delegato disciplinato nel
regolamento di amministrazione e contabilità. Per quanto non
contemplato negli articoli 20 e 21 valgono le disposizioni riguardanti
gli Organi centrali
Art. 21
Delegati Regionali
1. Nei territori in cui non sia possibile costituire il Comitato
Regionale il C.D.F. nomina, in sostituzione, il Delegato Regionale,
fino a quando non sia possibile la costituzione del comitato.
2. Egli rappresenta la F.M.S.I.ai fini sportivi sul territorio di
competenza.
3. Interviene all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.
4. In caso di decadenza del Consiglio Federale decade anche il Delegato
Regionale.
Art. 22
Delegati Provinciali
1. Il C.D.F. può nominare in ogni Provincia un Delegato
provinciale. Egli ha nella Provincia la rappresentanza federale ai soli
fini sportivi in tutti gli organismi previsti dalle legislazioni
sportive vigenti e dalle normative del C.O.N.I., in materia di
organizzazione periferica. Interviene alla Assemblea nazionale ed alle
Assemblee regionali senza diritto di voto. Il delegato provinciale deve
promuovere la massima diffusione delle attività e
finalità istituzionali nell’ambito della provincia.
2. In caso di decadenza del consiglio federale, decadono anche i
delegati provinciali.
3. La nomina ha durata quadriennale e può essere confermata.
Art. 23
Commissioni
Per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali, il
Consiglio Direttivo Federale potrà costituire particolari
Commissioni alle quali demandare specifici compiti fissandone la
composizione, la durata, le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di
quanto previsto dal Regolamento organico.
Art. 24
Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali – Collegi dei
Medici Federali e dei Medici delle Squadre Professionistiche.
1. Il Collegio dei Medici Federali è composto dai Medici
Federali Nazionali, tesserati della F.M.S.I..
2. La Consulta dei Presidenti dei Comitati regionali e dei Delegati
regionali è composto da tutti i Presidenti o Delegati
regionali.
3. Il Collegio dei Medici delle Squadre professionistiche viene
costituito, secondo le norme del regolamento organico.
4. Essi sono presieduti dal Presidente della Federazione o da un
Vice-Presidente delegato e vengono convocati di norma una volta l'anno.
5. I Collegi, in conformità alle direttive del C.D.F.,
assicurano il coordinamento delle attività sanitarie delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle società
professionistiche e delle attività federali periferiche con
quelle della F.M.S.I..
Art. 25
Comitato scientifico-culturale
1. Il Comitato scientifico-culturale è istituito dal C.D.F.
della F.M.S.I. per attuare con funzioni propositive in riferimento ai
compiti istituzionali relativi allo sviluppo di iniziative
scientifiche, culturali e didattiche. Esso è costituito da
dieci componenti, secondo le norme del Regolamento Organico.
2. Al Comitato scientifico-culturale viene garantita autonomia nel
campo della proposta di iniziative culturali, di ricerche e
collaborazioni scientifiche e di promozione della cultura e degli
standard della qualità in medicina dello sport, da
sottoporre all’approvazione al Consiglio Direttivo Federale.
Art. 26
Antidoping
1. Al fine di tutelare la salute degli sportivi la F.M.S.I., secondo le
direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e
internazionali e dell’Agenzia Mondiale Antidoping, attua
interventi di prevenzione-educazione.
2. La FMSI inoltre, avvalendosi dei propri laboratori scientifici di
Roma e Firenze, in collaborazione con il CONI, si impegna nel campo
della ricerca e dell’aggiornamento delle tecniche analitiche
per una sempre più efficace repressione dell’uso
di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
degli atleti.
3. La FMSI si impegna nel continuo aggiornamento
tecnologico-qualitativo del laboratorio di Roma, atto al mantenimento
degli standards richiesti per l’accreditamento da parte del
CIO ed effettua, su richiesta della Commissione antidoping del CONI,
delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, di Enti Sportivi
riconosciuti dal C.O.N.I. e di altre istituzioni, previe apposite
convenzioni e nell’ambito delle leggi nazionali e regionali,
i controlli richiesti.
4. E’ istituito un "elenco" dei medici ispettori antidoping,
organizzati a livello regionale o interregionale. Viene promosso
l’aggiornamento periodico obbligatorio degli ispettori.
Agli ispettori medici federali è affidato il compito di
eseguire in tutto il territorio nazionale i controlli antidoping
programmati e a sorpresa.
5. Per la gestione e l’organizzazione delle
attività connesse alla prevenzione, alla repressione ed alla
ricerca scientifica sul problema dell’uso di sostanze o
metodi che alterano le prestazioni fisiche e danneggiano la salute
degli atleti, la FMSI assume tutte le iniziative ritenute utili e
necessarie.
Art. 27
Commissione Statuti e Regolamenti
1. La Commissione Statuti e Regolamenti è composta di tre
membri, nominati dal C.D.F. di cui uno, sempre nominato dal C.D.F., con
funzioni di Presidente.
2. Elabora ed aggiorna il Regolamento Organico Federale, vaglia e fa
eventuali proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti e li
sottopone al C.D.F..
3. Può essere interpellata per fornire pareri consultivi
sulla interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti quando il
Presidente, il Consiglio di Presidenza o il C.D.F. lo ritengano
opportuno.
Art. 28
Collaborazioni
La F.M.S.I. può giovarsi, con regolari convenzioni, di
istituzioni sanitarie medico-sportive, di strutture universitarie ed
ospedaliere, IRCCS o di altri Istituti Scientifici qualificati
(italiani o stranieri), per ricerche scientifiche e collaborazione
tecnica e per quanto possa rendersi utile ai fini istituzionali.
Art. 29
Cariche Federali - Eleggibilità
1. Possono accedere alle cariche centrali e periferiche della F.M.S.I.
coloro che hanno i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- non avere riportato condanne penali passate ingiudicate per reati non
colposi a pene detentive superiori ad un anno o da pene che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva
riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente
superiori a un anno, da parte delle federazioni sportive nazionali, del
CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- aver raggiunto la maggiore età;
- essere in attività o essere stati tesserati per almeno due
anni alla FMSI.
2. E’ ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di
sospensione dell’attività sportiva, a seguito di
utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni
fisiche nelle attività sportive.
3. La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il
venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti
prescritti comporta l’immediata automatica decadenza dalla
carica.
Art. 30
La riabilitazione
1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro
effetto della condanna.
2. Competente all’adozione del provvedimento è
l’organo di giustizia di appello.
3. E’ concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in
cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro
modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona
condotta.
Art. 31
Incompatibilità delle Cariche Federali
1. La qualifica di componente degli organi centrali è
incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e
periferica della FMSI.
2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del collegio dei
revisori contabili sono incompatibili con qualsiasi altra carica
federale e sociale. Le qualifiche di presidente federale e di
consigliere federale sono, altresì, incompatibili con
qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.
3. La qualifica di ispettore medico di cui al precedente Art. 26
è incompatibile con qualsiasi carica federale e sociale in
organismi riconosciuti dal CONI e sottoposti ai controlli antidoping.
Per le incompatibilità riguardanti i revisori contabili ed i
componenti gli organi di giustizia si fa riferimento, rispettivamente,
ai precedenti articoli 12 e 17.
4. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle
situazioni di incopatibilità, è tenuto ad optare
per l’una o l’altra delle cariche assunte entro 15
(quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di
mancata opzione si ha decadenza dalla carica assunta posteriormente.
Art. 32
Patrimonio – Entrate – Gestione Finanziaria
1. Il patrimonio della F.M.S.I. è costituito da tutti i beni
d'uso ed attrezzature di proprietà federale, ivi compresi i
Laboratori Antidoping di Roma e Firenze.
2. In caso di scioglimento della F.M.S.I., deliberato
dall’Assemblea nazionale, la stessa deciderà della
destinazione da dare al Patrimonio Federale con finalità
altruistiche.
3. Al finanziamento della F.M.S.I. si provvede con le entrate derivanti
da:
contributi del C.O.N.I., di altri Enti pubblici o privati;
quote di affiliazione e di riaffiliazione;
quote di tesseramento;
qualsiasi altra entrata, a qualunque titolo realizzata, previa delibera
di accettazione da parte del C.D.F.. L'esercizio finanziario della
F.M.S.I. ha la durata dell'anno solare e si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
4. La gestione finanziaria si svolge in base al Bilancio Preventivo,
deliberato dal C.D.F..
5. Il Bilancio di Previsione, le variazioni allo stesso ed il bilancio
consuntivo devono essere trasmessi al CONI, per la prescritta
approvazione, nei termini dallo stesso indicati.
Art. 33
Modifiche Statutarie
1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche,
debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la
metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della
richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Nazionale
straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30
giorni.
3. Il Consiglio Federale può indire l’Assemblea
Nazionale straordinaria anche per l’esame e la deliberazione
di proprie proposte di modifica allo Statuto.
4. Il Consiglio Federale nell’indire l’Assemblea
Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli
aventi diritto, deve riportare all’ordine del giorno le
proposte di modifica allo Statuto.
5. Per la validità dell’Assemblea è
richiesta la presenza, diretta o per delega, della metà
più uno degli aventi diritto a voto, sia in prima che in
seconda convocazione.
6. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo la loro
approvazione da parte degli organi competenti.
Art. 34
Regolamenti ed Interpretazioni
1. Il Regolamento Organico relativo al presente Statuto ed eventuali
altri Regolamenti sono deliberati dal C.D.F.. Il regolamento di
giustizia è sottoposto all’esame di
conformità della giunta nazionale del CONI, ai sensi
dell’art. 7 comma 5 lett. I dello Statuto di detto Ente.
2. Per quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti Federali
valgono, oltre alle norme del C.C., quelle dell'ordinamento sportivo, i
Regolamenti C.O.N.I. e le consuetudini sportive.
3. L'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti tutti è
demandata al C.D.F..
Art. 35
Clausola Compromissoria
1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.M.S.I. hanno piena
efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale nei confronti di tutti
i soggetti, società, persone fisiche, tesserati alla
F.M.S.I..
2. Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a non adire altre
Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di
controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività
espletata nell'ambito della F.M.S.I..
3. Il C.D.F., per particolari e giustificati motivi, può
concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
4. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere congruamente
motivato.
5. Il C.D.F., entro 40 giorni dalla richiesta di deroga, è
comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva
comunicazione all'interessato.
Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.
6. L'inosservanza della presente Clausola Compromissoria comporta
l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
Art. 36
Collegio Arbitrale
1. Tutti i tesserati della F.M.S.I. esplicitamente accettano di
rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi
controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsiasi fatto o
causa, originato dall'attività associativa, e che non
rientri nella competenza normale degli "Organi Federali".
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da
due membri. Questi ultimi nominati uno da ciascuna delle parti,
provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i membri
della Commissione d'Appello o di Disciplina, Presidente escluso. In
difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio è
demandata al Presidente della Commissione d'Appello, il quale
designerà anche l'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia
provveduto.
3. Gli Arbitri, perché così espressamente
convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori
inappellabilmente secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del
Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni
dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria
della F.M.S.I. che ne darà, altresì, tempestiva
comunicazione ufficiale alle parti.
5. Tornano, in ogni caso, applicabili le disposizioni degli Art. 806 e
seguenti del codice civile.
Art. 37
Camera di conciliazione e arbitrato dello sport
Le controversie che contrappongono la FMSI a soggetti affiliati e/o
tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla
camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il
CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni
alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad
impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con
esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno
comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza
del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della FMSI, ad un
tentativo di conciliazione presso la camera di conciliazione e
arbitrato per lo sport. L’istanza deve essere proposta entro
60 giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza
della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad
impugnazione.
Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia
può essere sottoposta ad istanza della FMSI ovvero ad
istanza dell’affiliato o del tesserato ad un procedimento
arbitrale presso la camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport.
Il procedimento è disciplinato dal regolamento di
conciliazione ed arbitrato deliberato dal consiglio nazionale del CONI.
Restano escluse dalla competenza della camera di conciliazione e
arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o
tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali
nell’ambito della Federazione.
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